Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 18 — Disposizioni particolari per gli operai agricoli

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima. La relativa spesa e' posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole. Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, puo' essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento. Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art18 · fonte su Normattiva