Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate. Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art9 · fonte su Normattiva