Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e' maggiorata dell'eventuale indennita' integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art1 · fonte su Normattiva