A decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, e' costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilita' e dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art1 · fonte su Normattiva