Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennita' integrativa speciale riferita alla stessa data.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art2 · fonte su Normattiva