Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1969 al 10 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati: Camere di commercio, industria ed agricoltura: Istituti autonomi per le case popolari; Ente nazionale italiano per il turismo; Enti provinciali per il turismo; Comunita' israelitiche; Istituti zooprofilattici; Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalita' l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1969, n. 976

1

La L. 24 dicembre 1969, n. 976, ha disposto (con l'art.2, comma 1) che " L'Istituto nazionale per il commercio estero e' incluso tra gli enti indicati nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 10 settembre 1991

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art21 · fonte su Normattiva