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Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati: Camere di commercio, industria ed agricoltura: Istituti autonomi per le case popolari; Ente nazionale italiano per il turismo; Enti provinciali per il turismo; Comunita' israelitiche; Istituti zooprofilattici; Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalita' l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione. art=21;

Testo in vigore dal 27 maggio 1967 al 31 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art21 · fonte su Normattiva