Le disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono modificate nel senso che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi, non soltanto ai propri iscritti, ma anche agli iscritti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi. Nel caso di sovvenzione concessa da una Cassa ad iscritto ad altra Cassa, qualora ricorra l'applicazione del comma secondo dell'articolo 16 della citata legge 1956, n. 1224, la Cassa erogatrice del trattamento di quiescenza versa alla Cassa mutuante l'importo del debito insoluto che viene trasformato in quota annua vitalizia detraibile dalla pensione.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art28 · fonte su Normattiva