Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art12 · fonte su Normattiva