Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e' maggiorata di un decimo e comunque non puo' considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art7 · fonte su Normattiva