A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art1 · fonte su Normattiva