Per il periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977 e' dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, e' a carico dello Stato. Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante e' pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.
Testo vigente dal 2 maggio 1981
