Per il periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977 e' dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, e' a carico dello Stato. Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante e' pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art13 · fonte su Normattiva