I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di L. 1.100.000. Per l'anno 1980 la misura del contributo e' elevata a L. 1.300.000. Al 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente e' rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11. L'importo annuo del contributo personale e' stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilita', dell'assegno perequativo e dell'indennita' integrativa speciale.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art10 · fonte su Normattiva