Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.10 Il contributo dovuto dall'iscritto e' cosi' stabilito: a decorrere dal 1 gennaio 1971 lire 53.600 annue; a decorrere dal 1 luglio 1972 lire 61.800 annue; a decorrere dal 1 gennaio 1973 lire 75.600 annue. 22 Il contributo e' dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo. Resta termo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999 n. 488

10

con decorrenza dal 1 gennaio 2000

La L. 23 dicembre 1999 n. 488 ha disposto (con l'art. 42 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973"; (con l'art. 42 comma 6) che "A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti."

Decreto 30 settembre 2010

22

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 30 settembre 2010, (in G.U. 5/11/2010, n. 259), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da ? 1.519,08 a ? 1.570,74 annui".

Testo vigente dal 30 novembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art6 · fonte su Normattiva