L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.
Testo vigente dal 2 maggio 1981
