Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000. L'indennita' una volta tanto, di cui al comma precedente, e' pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7. Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennita', cosi' determinata, e' ridotta ai tre quarti.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art8 · fonte su Normattiva