Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina in base alle norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, pero', che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a L. 156.000.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art2 · fonte su Normattiva