Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto e' ridotto a tre quarti.
Testo vigente dal 5 dicembre 1975
