L'articolo 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1 gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza. Il prossimo bilancio tecnico e' compilato con riferimento al 1 gennaio 1977.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art11 · fonte su Normattiva