Art. 61
[1]Art. 38 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]L'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma del precedente art. 59 puo' versare il premio di riscatto in una sola volta ovvero chiedere che la somma corrispondente sia trasformata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato C del presente testo unico in una annualita' vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattato.
[3]L'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non ne inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sia divenuta definitiva decade dalla ottenuta concessione.
[4]I debitori morosi saranno tenuti ai pagamento degli interessi composti del 5 per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.
[5]L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dall'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sara' compreso separatamente nell'elenco dei contributi e versato secondo le norme di cui all'art. 16 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti