Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilita' normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilita' di pensione di privilegio e quello di indennita' una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti e' ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art6 · fonte su Normattiva