Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36. Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art1 · fonte su Normattiva