[1]Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.
[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1960
