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[1]All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si fara' fronte con il provento derivante dalla applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1564~art3 · fonte del testo