I servizi e i periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1 gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art22 · fonte del testo