Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facolta' della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art22 · fonte del testo