Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari e' data facolta', agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in piu' volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

  • a)i servizi e i periodi indicati all'art. 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ferme rimanendo le limitazioni previste dall'articolo stesso;
  • b)i servizi resi agli enti di cui all'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. La limitazione del riscatto al massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge. In tale caso rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035. I servizi e i periodi ammessi a riscatto sono valutati, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni. Pero', per le domande presentate prima della data di pubblicazione della presente legge, la valutazione, ai fini predetti, si effettua con le norme precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art2 · fonte del testo