I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione. La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualita' di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 ottobre 1962, n.1593
3con decorrenza dal 1 gennaio 1952
La L. 24 ottobre 1962, n.1593 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'articolo 36 della legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardanti da apposito contratto a tempo indeterminato."
Testo vigente dal 12 dicembre 1962
