Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 8 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' sostituito dal seguente: "Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art21 · fonte su Normattiva