I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1 gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita. 1 Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni e' dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza. Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire e' dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento. L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non puo' comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire. Il contributo di solidarieta' di cui al presente articolo e' trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed e' versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto. 3 4

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1968, n. 369

1

La L. 20 marzo 1968, n. 369 ha disposto (con l'articolo unico) che "La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968".

L. 3 giugno 1975, n. 160

3

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 31) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976."

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1981, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981, n. 193), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974."

Testo vigente dal 16 luglio 1981

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/1981

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1981

    Per costante giurisprudenza di questa Corte il radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. È pertanto inammissibile la questione qualora l'ordinanza di rimessione non contenga il benche` minimo accenno alla fattispecie oggetto del giudizio a quo ne` motivi in qual modo la questione medesima necessariamente rilevi ai fini del decidere (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 l. 13 luglio 1968, n. 583 e unico l. 20 marzo 1968, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. SS. nn. 134/1980, 43/1981 e 81/1981

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 22 Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/1981

    Questione infondata
    17 dicembre 1981

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 119/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 22 Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 146/1972

    Questione infondata
    27 luglio 1972

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968 (nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,e loro estensione ad altre forme di pensione) così come sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. E ciò perché una norma destinata ad essere applicata nei confronti di tutti indistintamente gli appartenenti ad una stessa categoria razionalmente individuata non disattende il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 ne' quello di cui all'art. 53 Cost. E non disattende altresì i principi proclamati negli artt. 36 e 38 della Costituzione perché "la ritenuta progressiva" sulle altre pensioni disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta. E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le retribuzioni dei lavoratori, è certo che le loro pensioni, salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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