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L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968.

Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;234~art1 · fonte del testo