Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera". Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: "l'indennita' decorre dal decimo giorno successivo", sono sostituite le seguenti: "l'indennita' decorre dal quarto giorno successivo". Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, e' inserito il seguente comma: "Ove la durata dell'inabilita', di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42". L'art. 39 ora citato e' modificato dall'art. 5 della presente legge.
Testo vigente dal 27 maggio 1958
