All'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "in ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali" del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire duecentodiecimila a un massimo di lire quattrocentocinquantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire seicentocinquantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentocinquantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire cinquecentomila per gli altri ufficiali";
  • b)nell'ultimo comma, alle parole: "e' uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera" sono sostituite le seguenti: "e' uguale alla retribuzione giornaliera".

Testo vigente dal 27 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;499~art5 · fonte del testo