Nell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2) del secondo comma, le parole: "per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento". Nello stesso comma, dopo le parole: "aliquota pari al grado di inabilita'", e' aggiunto il seguente numero: "3) per inabilita' dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento". La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, e' modificata in conformita'.
Testo vigente dal 27 maggio 1958
