Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: "dall'eta' di dodici anni ai sessantacinque compiuti", sono sostituite le seguenti: "dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti".
Testo vigente dal 27 maggio 1958
