L'indennita' di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, e' soppressa. L'importo dell'indennita' di caropane di cui al comma precedente e' conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno ad personam aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative. Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali e' aggiunto ed e' comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;499~art6 · fonte del testo