Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento. Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.

Testo vigente dal 27 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;499~art9 · fonte del testo