Con decorrenza dal 1 gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall'art. 1 della presente legge sulla base di una retribuzione annua:

  • a)di lire centoventimila per i casi di inabilita' permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;
  • b)di lire centocinquantamila per i casi di inabilita' permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;
  • c)di lire centottantamila per i casi di invalidita' permanente di grado dall'ottanta al cento per cento. Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione e' fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:
  • 1)per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;
  • 2)per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;
  • 3)per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.

Testo vigente dal 14 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art5 · fonte del testo