Dal 1 novembre 1948 e' soppresso l'aumento provvisorio di cui all'articolo 2 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio. Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.
Testo vigente dal 22 dicembre 1949
