L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 e' concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza. Nei casi di pensioni ad onere ripartito si applica l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.
Testo vigente dal 29 settembre 1948
