L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 e' concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza. Nei casi di pensioni ad onere ripartito si applica l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

Testo vigente dal 29 settembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1186~art2 · fonte del testo