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L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 141 modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla tabella A. S. annessa alla presente legge. Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art7 · fonte del testo