L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e' sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla, tabella A. U. annessa alla presente legge. Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentomila annue. 1 Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1 ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1 novembre 1948 a lire 102.600 annue. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

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La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima".

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art9 · fonte del testo