Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle Ferrovie dello Stato i contributi normali ed integrativi versati per le assicurazioni sociali obbligatorie di invalidita' vecchiaia e superstiti, contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, nonche' i contributi al fondo di solidarieta' sociale, con riferimento:

  • a)alla decorrenza della sistemazione a ruolo per quanto riguarda i contributi della invalidita-vecchiaia e superstiti ed il fondo di solidarieta' sociale;
  • b)alla data del provvedimento di sistemazione a ruolo, per quanto riguarda le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi. L'Amministrazione ferroviaria rimborsera' agli agenti di cui al precedente comma la quota parte dei contributi sul fondo di solidarieta' sociale che furono a carico dei medesimi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-30;1844~art13 · fonte del testo