Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 250.000 a lire 275.000.
Testo vigente dal 15 aprile 1950
Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 250.000 a lire 275.000.
Testo vigente dal 15 aprile 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-04-11;130~art5 · fonte del testo