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Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuito, ad integrazione del trattamento economico per l'anno 1953, un miglioramento pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990. Per le modalita' della corresponsione di tale miglioramento provvederanno, con apposito decreto, i Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 10 aprile 1954 al 16 dicembre 2010
