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Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 10 aprile 1954 al 16 dicembre 2010
