I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalita' fissate dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947. Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal primo comma dell'art. 1, nonche' degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro - Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1949-50 entro il limite di lire 16 milioni, viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 24 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-18;243~art5 · fonte del testo