I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscano anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
Testo vigente dal 24 maggio 1950
I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscano anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
Testo vigente dal 24 maggio 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-04-18;243~art4 · fonte del testo