Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato. Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalita' fissate, ai termini dell'art. 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, concernenti la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 e' rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50. Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-50. Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non e' dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.

Testo vigente dal 14 marzo 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/1968

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1968

    Sono inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni di legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa, sollevate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto, poiché la Corte stessa non ha in quella sede legittimazione a proporre tali questioni.

    Art. 97 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 · Art. 81 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 · Art. 12 Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria · Art. 13 Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art12 · fonte del testo