Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria di appartenenza, a' decorrere dal 1 luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

Testo vigente dal 5 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art12 · fonte del testo